IMU

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L’IMU, Imposta Municipale Propria, è il tributo che si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari.

A chi è rivolto

Il versamento della tassa IMU è dovuto da coloro che sono in possesso dei seguenti immobili:

  • fabbricati diversi dall'abitazione principale (dove si è stabilita la residenza anagrafica e la dimora fisica);
  • abitazioni principali signorili (cioè solo quelle accatastate nelle categorie "di lusso" A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.
PIÙ PRECISAMENTE L’IMU È OBBLIGATORIA PER CHI È:
  • proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

E’ esclusa dal pagamento l’abitazione principale, ovvero l’immobile che è destinato dimora di fatto e dove è stata assegnata la residenza anagrafica.

Descrizione

L’IMU, Imposta Municipale Unica, è un tributo locale in Italia che grava sui possessori di immobili. Si tratta di un’imposta patrimoniale che, si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Cosa si intende per prima casa?

Per prima casa si intende l’immobile iscritto nelle categorie catastali dalla A/1 alla A/9 nei casi in cui il proprietario e la sua famiglia vivano abitualmente nello stessa casa, dove hanno anche la residenza anagrafica. Se invece i componenti del nucleo familiare abbiano la dimora e la residenza in immobili diversi, ma nello stesso Comune, solo un immobile con relativa pertinenza non sarà soggetto al pagamento.

Mancato pagamento: le sanzioni

Le sanzioni connesse all’IMU hanno natura tributaria, per cui operano le norme del D.Lgs. n. 472/97, in particolare quelle sul ravvedimento operoso e sulle modalità di determinazione delle sanzioni (art. 16 del D.Lgs. n. 473/97).

In caso di versamento in ritardo, rispetto alla scadenza prefissata, o nei casi di pagamento tardivo o insufficiente, il contribuente ha la possibilità di sanare la sua posizione, corrispondendo all’erario quanto originariamente dovuto, con l’aggiunta di sanzioni e interessi che aumenteranno progressivamente in base al tempo trascorso dalla scadenza prevista per il pagamento. Il ravvedimento operoso ha lo scopo di andare incontro ai contribuenti che, pur non avendo rispettato le scadenze, hanno l’intenzione di regolarizzare la loro situazione debitoria. Con l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, sono estese a tutti i tributi, inclusi quelli locali, delle riduzioni sanzionatorie che in precedenza erano riservate ai casi di ravvedimento operoso per i tributi erariali.

Sanzioni ridotte con ravvedimento operoso

Secondo quanto previsto dall’art. 13 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97, a prescindere dal ravvedimento operoso, l’omesso/tardivo versamento è punito con la seguente sanzione amministrativa:

  • Del 15% ridotto a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni;
  • Del 15%, se il ritardo è compreso tra i 15 e i 90 giorni;
  • Del 30%, se il ritardo è superiore a novanta giorni (art. 1 co. 774 della Legge n. 160/19).

Ci sono diverse tipologie di ravvedimento operoso, sulla base dei giorni intercorrenti tra la scadenza originale del versamento ed il suo effettivo pagamento.

Come fare

Il pagamento dell'acconto e del saldo da parte dei contribuenti interessati deve avvenire utilizzando:

> Il modello F24;

E' possibile richiedere il calcolo ed il modello di pagamento all'ufficio preposto.

GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO:

Giovedì: dalle 09.00 alle 13:00

Cosa serve

Dati del soggetto titolare dell'immobile.

Come si effettua il pagamento del saldo con modello f24?

Qualora il pagamento venga effettuato con modello F24 è necessario seguire una precisa modalità di compilazione del modello. In particolare, è necessario:

  • Inserire il codice del comune di ubicazione degli immobili;
  • Barrare la casella acconto/saldo;
  • Inserire il numero di immobili;
  • Codice tributo;
  • Anno di riferimento;
  • L’importo da versare;
  • Eventuale importo a credito da compensare.
  • Modulo F24 precompilato o da compilare.

Cosa si ottiene

Aggiornamento della posizione dell'utente e chiarimenti in riferimento alla posizione qualora richiesti.

Tempi e scadenze

Le due rate IMU scadono:

  • il 16 giugno* (versamento dell’acconto);
  • il 16 dicembre* (versamento del saldo).

* Nel caso però in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. Se la scelta ricade sulla rata unica, l’IMU va versata entro il 16 giugno.

Quanto costa

Il servizio di richiesta informazioni e calcolo dell'importo dovuto è gratuito.

 

 

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 12/09/2024

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